CONDIZIONI GENERALI
1. Applicazione dei termini e condizioni
Le presenti condizioni generali si applicano al Contratto d’acquisto di prodotti a marchio “Mole Urbana” e sarà regolato unicamente dalle Condizioni Generali (CG) e da quanto risulta da ordine. Eventuali altri termini e condizioni non riportati nelle CG non saranno applicati.
Le presenti Condizioni Generali sono applicabili per la vendita di prodotti a marchio “Mole Urbana” e nella gestione dei preordini. Per i voucher di preordine si applicano primariamente le disposizioni riportate al punto 4. (Preordine). Per tutte le altre CG del testo saranno applicate in via secondaria (e mutatis mutandis nella misura di acquisto del veicolo).
2. Terminologia Generale
Nelle presenti Condizioni Generali, i termini riportati di seguito avranno il seguente significato:
- A. MOLE URBANA: marchio dei prodotti presenti sul sito.
- B. CONDIZIONI GENERALI (CG): si intendono i presenti termini e condizioni generali di vendita di veicoli nuovi.
- C. PARTE: una delle parti del Contratto d’acquisto.
- D. PARTI: La Società venditrice e il Cliente congiuntamente.
- E. SOCIETA’ AFFILIATA: persona giuridica che ha rapporti formalizzati con Mole Urbana.
- F. CLIENTE: consumatore o operatore commerciale che acquista veicolo/veicoli o usufruisce del preordine.
- G. CONSUMATORE: persona fisica che sottoscrive contratto di acquisto per scopi privati; sono escluse tutte le forme di persone giuridiche.
- H. CONTRATTO DI ACQUISTO: ciò che regolamenta l’acquisto di veicolo/i, o il preordine che è stato o sarà stipulato tra la Società costrittrice/venditore e il Cliente.
- I. VENDITORE: si riferisce a rete vendita Italia di prodotti Mole Urbana.
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- J. OPERATORE COMMERCIALE: colui che agisce per nome e conto della Società costruttrice/venditore, mantenendo l’esercizio della propria attività commerciale o professionale indipendente.
- K. SITO: si intende il canale di informazione informatico messo a disposizione per i prodotti a marchio Mole Urbana all’indirizzo www.moleurbana.com da utilizzare per acquisti/preordini, comunicazioni e condizioni di post-vendita.
3. Modalità per la sottoscrizione preordine e successivo contratto (eventuali modifiche e/o cessione)
- A. Le offerte dei veicoli Mole Urbana possono subire variazioni in quanto non vincolanti anche a seguito della sottoscrizione di preordine da parte di clienti.
- B. Effettuando il preordine si riceverà un voucher che da diritto a prenotare un veicolo/i e non costituisce un impegno di acquisto che potrà essere effettuato in una fase successiva ed è totalmente rimborsabile in caso di ripensamenti.
- C. Il valore del voucher di preordine sarà detratto dal prezzo dell’auto alla sottoscrizione del Contratto di acquisto o dell’ordine on-line. Il voucher non è trasferibile.
- D. Il Cliente a seguito della sottoscrizione di un Contratto o di un ordine di acquisto on-line sarà vincolato. Il Contratto d’acquisto è stipulato tra le Parti se la Società costruttrice/venditore firma il Contratto d’acquisto o conferma l’ordine via e-mail entro tre settimane. La Società costruttrice/venditore è tenuta ad informare tempestivamente il Cliente se l’ordine non viene accettato.
- E. Eventuali modifiche alle presenti Condizioni generali e al Contratto d’acquisto devono avvenire per iscritto e accettate da entrambe le Parti.
- F. Tra la sottoscrizione del contratto di acquisto/ordine, la Società costruttrice/venditore potrà apportare modifiche al design o alla forma, variare nuance di colore e di rettificare la consegna, a condizione che tali variazioni e rettifiche siano accettabili per il Cliente, ma considerando sempre gli interessi della Società costruttrice/venditore.
- G. Conformemente al Contratto d’acquisto, i diritti e gli obblighi del Cliente non possono essere ceduti senza consenso scritto da parte della Società costruttrice/venditore, ad esclusone di una richiesta di denaro del Cliente nei confronti della Società costruttrice/venditore. Per altri diritti del Cliente nei confronti della Società
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- costruttrice/venditore, non è necessario il consenso preventivo della Società costruttrice/venditore se la Società non ha alcun interesse valido di tutela in un’esclusione della cessione o se i legittimi interessi del Cliente alla cedibilità del diritto superano gli interessi tutelabili della Società non ha alcun interesse in un’esclusione della cessione.
4. Preordine
- A. Se durante campagna di preordine il Cliente procedere con l’acquisto di un voucher di preordine, gli si attribuisce la priorità per un eventuale successivo acquisto del veicolo. Con il preordine il Cliente non ordina un veicolo. Il preordine, quindi, non rappresenta un acconto come ordine di acquisto di un veicolo né tantomeno un contratto preliminare relativamente ad un successivo acquisto di un veicolo.
- B. Il preordine non certifica la possibilità di un successivo acquisto del veicolo, né un prezzo specifico del veicolo o l’eventuale data di consegna. Le specifiche del veicolo o i dettagli relativi al prezzo e alla data di consegna contenuti nella campagna di preordine non sono impegnativi e sono soggetti a variazioni. Il Cliente è informato del fatto che lo sviluppo del veicolo non è ancora stato completato e che, pertanto, non è ancora possibile definire con precisione le prestazioni del veicolo.
- C. Per effettuare un preordine, il cliente deve registrare un account, ottenendo così una password. Dopo aver effettuato l’accesso all’account Mole Urbana del Cliente, il Cliente deve inserire i suoi dati anagrafici/indirizzo e selezionare un metodo di pagamento (carta di credito/debito o bonifico bancario online, se applicabile). Il pagamento viene elaborato dall’Istituto di Credito referente della Società costruttrice/venditore in qualità di fornitore di servizi di pagamento. Il Cliente dovrà assicurarsi che i dati inseriti siano corretti, in modo da poter ricevere le comunicazioni da parte della Società costruttrice/venditore relative all’elaborazione del preordine.
- D. Il voucher di preordine proposto per i prodotti a marchio Mole Urbana non implica la stipula di un contratto giuridicamente vincolante, ma è finalizzato alla presentazione di un’offerta vantaggiosa per l’eventuale successivo ordine di acquisto, che diventerà giuridicamente vincolante alla sottoscrizione da parte del Cliente. Il Cliente attraverso l’acquisto del voucher otterrà il diritto di prelazione per un eventuale successivo acquisto. Prima della conferma di acquisto del voucher tutte le voci possono essere
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- corrette in qualsiasi momento utilizzando le consuete funzioni di tastiera e mouse. Facendo clic sul pulsante “Conferma e paga ora”, il Cliente presenta un’offerta giuridicamente vincolante per un voucher di preordine. Il preordine diventa effettivo e il Contratto d’acquisto relativo al voucher di preordine si conclude quando la Società costruttrice/venditore riceve il pagamento del preordine da parte del Cliente e quando la Società costruttrice/venditore conferma il preordine al Cliente via e-mail (conferma d’ordine). Il testo del contratto sarà memorizzato dalla Società costruttrice/venditore, ma non potrà essere recuperato dal Cliente dopo la presentazione dell’offerta vincolante. Se necessario, si consiglia al Cliente di recuperare il testo del contratto prima di presentare l’offerta vincolante.
- E. Le Parti possono annullare il preordine in qualsiasi momento fino al suo riscatto (entro e non oltre i 1 (uno) anni dalla data di effettuazione preordine e acquisto voucher). La Società costruttrice/venditore provvederà al rimborso totale della somma pagata alla prenotazione. Il Cliente, in caso richieda la cancellazione, dovrà utilizzare la relativa modulistica presente sul sito web Mole Urbana o tramite una delle Società collegate. Trascorso 1 (uno) anno il Cliente non avrà diritto al rimborso del voucher di preordine.
- F. La Società costruttrice/venditore provvederà a domandare al Cliente di trasformare il suo preordine in un Ordine di Acquisto. Il Cliente avrà quindi la facoltà di rescindere l’ordine e di riscattare il suo voucher di preordine. Se la Società costruttrice/venditore non ottiene un riscontro da parte del Cliente, farà decadere ogni priorità acquisita.
- G. L’acquisto del veicolo potrà essere completato da un diverso contraente, che potrà variare/aggiungere le condizioni e i termini in essere alla sottoscrizione del contratto con la Società costruttrice/venditore o con Società collegate. Al cliente verrà defalcato dal prezzo finale di acquisto del veicolo il valore del voucher di preordine o il Cliente riceverà un rimborso corrispondente, nel caso di contratti con finanziarie.
- H. I voucher di preordine non sono cedibili e in caso di riscatto non possono essere riscossi da terzi se non esplicitamente concordato per iscritto. ogni Cliente può riscattare solo i propri voucher di preordine ed unicamente nel paese della sede della Società costruttrice/venditore ed esclusivamente mediante la Società costruttrice/venditore.
- I. Il voucher di preordine non può essere cumulabile con altri voucher di preordine o altri sconti e ad ogni acquisto il cliente può riscattare solo un voucher di preordine.
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5. Diritto del consumatore di annullare un ordine
Oltre ai diritti previsti dalla Legge Italiana, al Cliente Consumatore gli spetta il diritto di recesso (vedi punto 14.) o di revoca del Contratto d’acquisto, che non sarà pregiudicato dalla disposizione di cui al presente Punto 5.:
- A. Il Consumatore ha il diritto di annullare un ordine fino alla consegna del veicolo. In caso di effettivo annullamento, il Consumatore è tenuto a risarcire la Società costruttrice/venditore nella misura indicata di seguito al paragrafo B. Se il Consumatore annulla l’ordine prima che la Società costruttrice/venditore firmi il Contratto d’acquisto o invii una conferma dell’ordine al Consumatore, quest’ultimo non è tenuto a pagare alcun risarcimento per l’annullamento.
- B. Se il Consumatore richiede l’annullamento dell’ordine dopo la stipula del contratto di vendita, la Società costruttrice/venditore ha diritto a un risarcimento pari al 15% del prezzo di vendita concordato. Il risarcimento potrà essere più alto se la Società costruttrice/venditore subisce un danno maggiore o più basso se il Cliente dimostrerà che il danno è stato minore o che non c’è stato alcun danno.
- C. La Società costruttrice/venditore non avrà diritto a un risarcimento in seguito alla cancellazione da parte del Cliente se il veicolo è destinato all’uso da parte di persone diversamente abili.
6. Consegna veicoli e Prezzi
- A. I prezzi applicati ai veicoli marchio Mole Urbana comprendono I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) a norma di Legge e costi di trasporto eventuali.
- B. La consegna viene effettuata presso un concessionario scelto anticipatamente dal Cliente alla sottoscrizione del contratto di vendita/ordine.
- C. Se alla data di consegna concordata l’oggetto di vendita non potrà essere consegnato in conseguenza della sospensione della produzione della serie, le Parti saranno esonerate dagli obblighi contemplati dal Contratto d’acquisto in questione. In tal caso, la Società costruttrice/venditore dovrà informare nel più breve tempo possibile il Cliente e
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- restituire il corrispettivo ricevuto. Di conseguenza la Società costruttrice/venditore non sarà vincolata a consegnare il veicolo dapprima ordinato.
7. Sconti
- A. Nel caso in cui il Cliente sia un Operatore Commerciale, si applicheranno le seguenti condizioni:
I) L’Operatore Commerciale per ottenere lo sconto specificato nel Contratto d’acquisto, dovrà necessariamente impegnarsi a rimanere il proprietario e l’utilizzatore del veicolo registrato per almeno 6 (sei) mesi dopo la consegna e che il veicolo, durante questo periodo, venga utilizzato solo ed esclusivamente per l’attività dell’Operatore Commerciale. L’Operatore Commerciale, se richiesto, è tenuto a dimostrare di rispettare tali condizioni.
II) Se l’Operatore Commerciale vende il veicolo prima del termine specificato di 6 (sei) mesi, decadono i requisiti per gli sconti ottenuti e verranno considerati non rispettati; di conseguenza la Società costruttrice/venditore si riserva il diritto di richiedere all’Operatore Commerciale il rimborso di qualsiasi sconto ottenuto, ovvero la differenza tra il prezzo di listino e il prezzo pagato dall’Operatore Commerciale.
- B. Per i Clienti Consumatori, non vengono applicati tali termini per il conseguimento di sconti.
8. Pagamento, ritardi di pagamento e compensazione
- A. La Società costruttrice/venditore prima della consegna del veicolo fatturerà al Cliente il prezzo di acquisto definito. Parimenti vale per l’eventuale acconto a seguito di un contratto di finanziamento, fatturato al Cliente dal Partner finanziario della Società costruttrice/venditore prima della consegna del veicolo.
- B. La fattura dovrà rispettare tutte le condizioni contenute nell’ordine, così come ogni altra indicazione richiesta dalle norme fiscali italiane in vigore in quel momento.
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- C. Alla consegna del veicolo e alla consegna della fattura sono dovuti il prezzo di acquisto e i prezzi dei servizi aggiuntivi.
- D. L’importo dovuto, riportato nel Contratto d’acquisto/ordine, sarà pagato come prezzo d’acquisto se nel Contratto d’acquisto è stato concordata la consegna fino/entro a 4 (quattro) mesi. Oltre questo periodo, la Società costruttrice/venditore, a seguito di variazioni del listino prezzi, potrà effettuare variazioni al prezzo di acquisto dei prodotti a marchio Mole Urbana, le dotazioni speciali e i costi di trasferimento, nonché le eventuali variazioni di imposte, fino alla data di consegna. Se l’incremento di prezzo d’acquisto totale supera di oltre il 3% il valore del contratto d’acquisto il Cliente può revocare il contratto e deve essere effettuata per iscritto entro e non oltre 2 (due) settimane dalla notifica di variazione del prezzo di acquisto.
- E. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto indicato in fattura. Se il Cliente è in ritardo nei pagamenti, la Società costruttrice/venditore ha il diritto di richiedere il pagamento anticipato di tutti gli ordini in sospeso, indipendentemente dall’entità dell’importo per il quale il pagamento è in ritardo.
9. Consegna, ritardi di consegna e cause di forza maggiore
- A. Nel Contratto d’acquisto/ordine verrà concordato e avrà inizio il termine di consegna previsto, vincolante o non vincolante.
- B. Se non è stato specificato un termine di consegna, la Società costruttrice/venditore predisporrà la consegna in 12 settimane per veicoli a marchio Mole Urbana nuovi in stock ed entro 32 settimane per i veicoli prodotti, però condizioni da non ritenere vincolanti.
- C. Passate 6 (sei) settimane dalla prevista data di consegna non vincolante o da un periodo di consegna non vincolante, il Cliente può sollecitare la consegna del veicolo alla Società costruttrice/venditore, ovvero a 10 (dieci) giorni nel caso in cui il veicolo sia già disponibile presso la Società costruttrice/venditore. A seguito di tale richiesta la Società costruttrice/venditore sarà in difetto.
Nel caso in cui il Cliente abbia diritto ad un indennizzo a causa del danno a seguito della tardiva consegna, dovuto a una minima negligenza della Società costruttrice/venditore, esso sarà pari al 5% del prezzo di acquisto pattuito. 8
- D. Se il Cliente desidera, inoltre, revocare il contratto e/o chiedere il risarcimento dei danni al posto dell’adempimento, deve fissare con la Società costruttrice/venditore un termine ragionevole per la consegna dopo la scadenza del relativo termine in conformità alla paragrafo C, frase 1 o 2 del presente Punto 9.
Se il Cliente effettua una richiesta di risarcimento per danni al posto dell’adempimento, la richiesta sarà limitata al massimo al 25% del prezzo di acquisto concordato in caso di negligenza lieve. Se il cliente è un Operatore Commerciale, sono escluse le richieste di risarcimento per danni in sostituzione della prestazione in caso di negligenza lieve.
- E. Nel caso in cui la Società costruttrice/venditore sia in ritardo nella consegna, provvederà di avvisare il Cliente del ritardo.
- F. In caso di superamento di una data di consegna vincolante o di un periodo di consegna vincolante, a Società costruttrice/venditore sarà già in difetto con il superamento della data di consegna o del periodo di consegna. I diritti del Cliente saranno, quindi, determinati in conformità al paragrafo C. e al paragrafo D.
- G. Nel caso in cui, per forze maggiori (es.: interruzioni dell’attività imprevedibili, impossibilità dei fornitori a forniture) o per eventi straordinari (es.: danni di varia natura, inondazioni, scioperi) non riconducibili alla Società costruttrice/venditore, sia essa momentaneamente impossibilitata a rispettare la data/periodo di consegna nei termini, in questo lasso di tempo la Società costruttrice/venditore sarà esentata a rispettare la consegna. Pertanto, le date e i periodi specificati nelle paragrafi da A. a F., saranno posticipati per il periodo in cui la Società costruttrice/venditore sarà ostacolata nelle consegne.
La Società costruttrice/venditore informerà immediatamente il Cliente del momentaneo inadempimento causa di forza maggiore e la Società costruttrice/venditore si impegnerà a contenerne il più possibile le conseguenze.
Se tale periodo di sospensione dell’attività perdura per oltre 4 (quattro) mesi, sia la Società costruttrice/venditore che il Cliente potranno rescindere il contratto e la Società costruttrice/venditore provvederà a rimborsare il Cliente di eventuali somme già pagate.
Questo non causa il diritto di rescindere il Contratto d’acquisto per altri motivi. 9
10. Responsabilità
- A. La Società costruttrice/venditore è responsabile dei danni derivanti dal contratto stipulato con il Cliente per dolo e colpa grave.
- B. Inoltre, la Società costruttrice/venditore è responsabile per la violazione colposa di obblighi il cui adempimento è essenziale per consentire l’ordinaria esecuzione del contratto, la cui violazione mette a rischio il raggiungimento dello scopo del contratto e sul cui rispetto il Cliente può fare regolarmente affidamento. In questo caso, la Società costruttrice/venditore risponde solo dei danni contrattuali tipici e prevedibili.
- C. È esclusa la responsabilità personale dei rappresentanti legali, degli agenti ausiliari e dei dipendenti della Società costruttrice/venditore per i danni da loro causati per lieve negligenza.
- D. Le precedenti limitazioni di responsabilità si applicano anche alle violazioni di obblighi da parte dei rappresentanti legali o degli agenti della Società costruttrice/venditore.
- E. Le suddette esclusioni di responsabilità non si applicano in caso di danni alla vita, al corpo e alla salute. La responsabilità ai sensi di Legge sulla responsabilità del prodotto rimane inalterata.
- F. I termini del presente Punto 10. non pregiudicano alcuna garanzia fornita dalla Società costruttrice/venditore.
- G. Indipendentemente dalla colpa, la responsabilità della Società costruttrice/venditore non è pregiudicata in caso di occultamento doloso di errori da parte della Società o se la Società costruttrice/venditore ha fornito una garanzia o ha accettato un rischio di approvvigionamento ai sensi della Legge italiana.
11. Reclami
- A. Il Cliente se riscontra eventuali non conformità, deve presentare un reclamo scritto nel più breve tempo possibile alla Società costruttrice/venditore.
- B. Nel caso in cui il cliente sia un Operatore Commerciale, i diritti di garanzia dell’Operatore Commerciale sono subordinati all’osservanza da parte del cliente di tutti gli obblighi di ispezione e reclamo ai sensi della Legge Italiana.
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12. Garanzia
- A. I reclami del Cliente per difetti materiali si estinguono in conformità alla vigente legislazione italiana.
Fermo restando quanto sopra, si applica un periodo di limitazione di un anno se il Cliente è una persona giuridica di diritto pubblico, un fondo speciale di diritto pubblico o un Operatore Commerciale.
- B. In caso di difetti materiali del veicolo acquistato, il Cliente avrà diritto alla garanzia legale nei confronti della Società costruttrice/venditore.
- C. Per ovviare a difetti materiali, si applica quanto segue: a) Il Cliente può far valere le proprie pretese per l’eliminazione dei difetti materiali nei confronti della Società costruttrice/venditore o di altre Società Affiliate per l’assistenza del veicolo acquistato. In quest’ultimo caso, il Cliente dovrà informare immediatamente la Società costruttrice/venditore se il primo tentativo di eliminare il difetto materiale non è andato a buon fine. In caso di notifiche verbali di reclami, il Cliente riceverà una conferma scritta del ricevimento della notifica.
b) Se il veicolo acquistato diventa inutilizzabile a causa di un difetto materiale, il Cliente dovrà contattare la Società delegata di riparazione più vicina al luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile acquistato, riconosciuta dalla Società costruttrice/venditore per la riparazione/manutenzione del veicolo acquistato.
c) Le parti sostituite diventeranno di proprietà della Società costruttrice/venditore.
d) Il Cliente può far valere i diritti per i difetti materiali basati sul contratto di acquisto per le parti installate per rimediare al difetto materiale fino alla scadenza della garanzia prescritta all’acquisizione del veicolo.
Le richieste di riparazione dei difetti non saranno influenzate dal cambio di proprietà del veicolo acquistato.
4. Se il cliente è un Operatore Commerciale, la Società costruttrice/venditore ha il diritto di rimediare all’errore o di effettuare una nuova consegna. L’Operatore Commerciale
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ha il diritto di annullare l’acquisto nel caso in cui un errore materiale permanga dopo tre tentativi di riparazione. In caso di annullamento dell’acquisto, la Società costruttrice/venditore avrà il diritto di detrarre dal prezzo di acquisto il beneficio che l’Operatore Commerciale ha ottenuto dal veicolo con lo 0,67% del prezzo di acquisto per ogni 1.000 km (mille) percorsi dalla consegna. Tuttavia, la Società costruttrice/venditore non sarà mai obbligata a pagare per il veicolo restituito più di quanto corrisponda al valore di mercato del veicolo se questo è privo di errori.
5. Il presente Punto 12. non si applica alle richieste di risarcimento danni; tali richieste sono disciplinate dal Punto 9.
13. Ritardo del cliente
1. Il Cliente è obbligato ad accettare e ritirare il veicolo acquistato entro 14 giorni dalla data in cui riceve la comunicazione di pronta consegna.
2. Nel caso di mancato ritiro, la Società costruttrice/venditore potrà avvalere i propri diritti di Legge e potrà avvalersi di un risarcimento dei danni pari al 15% del valore di acquisto del veicolo. L’indennizzo potrà variare, in più o in meno, se la Società costruttrice/venditore riscontra un maggior danno, o se il Cliente proverà che il danno è minore o inesistente.
3. Se il cliente è un Consumatore e il Consumatore non paga nei tempi previsti, la Società costruttrice/venditore ha il diritto di richiedere il pagamento e gli interessi ai sensi della Legge italiana.
14. Diritto di recesso per il Consumatore dopo acquisti online o telefonici
per contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo
I Consumatori che sottoscrivono un contratto online, ovvero esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza (siti web) possono avvalersi del diritto di recesso previsto dalla Legge. 12
Le informazioni sul diritto di recesso sono riportate di seguito:
1. Diritto di recesso: Il Cliente può avvalersi di tale diritto entro 14 (quattordici) senza esplicite spiegazioni. Trascorsi i 14 (quattordici) giorni in cui il Cliente o un vettore incaricato dal Cliente ha il possesso fisico del veicolo tale diritto decadrà.
Per avvalersi del diritto di recesso, rispettandone i termini di Legge, il Cliente deve informare la Società costruttrice/venditore o l’eventuale Società Affiliata che ha consegnato il veicolo al Cliente, della decisione di recedere dal contratto stipulato attraverso comunicazione scritta (lettera raccomandata o per e-mail certificata). Il Consumatore può eventualmente (ma senza obbligo) utilizzare il modello di recesso sotto riportato. Il Cliente potrà anche compilare il modulo di recesso elettronicamente o un’altra dichiarazione inequivocabile sul sito web www.moleurbana.com . Se il Cliente utilizza questa opzione, la Società costruttrice/venditore darà una pronta conferma di ricezione al Cliente di tale recesso.
2. Effetti del recesso: Se il Cliente si sarà avvalso di recedere dal Contratto di acquisto rispettando le modalità riportare al paragrafo 1., la Società costruttrice/venditore rimborserà al Cliente l’ammontare dei pagamenti già effettuati, fatta eccezione di costi aggiuntivi non compresi nel contratto (esempio: consegna diversa dal tipo di consegna standard offerta dalla Società costruttrice/venditore). Tale rimborso verrà effettuato dalla Società costruttrice/venditore utilizzando lo stesso metodo di pagamento usato dal Cliente per transazione effettuate, fuorché tra le Parti si sia espressamente stabilito con altri metodi. Non sarà a carico del Cliente alcuna spesa aggiuntiva a seguito di tale rimborso. La Società costruttrice/venditore dal suo canto non effettuerà nessun rimborso sino alla restituzione del veicolo.
Il Cliente dovrà riconsegnare il veicolo alla Società costruttrice/venditore, ovvero all’indirizzo riportato nel Contratto d’Acquisto e comunque entro e non oltre 14 (quattordici) giorni in cui il Cliente ha comunicato formalmente alla Società costruttrice/venditore il recesso dal Contratto d’Acquisto. Il lasso di tempo di 14 (quattordici) giorni è da considerarsi congruo per la restituzione del veicolo da parte del Cliente.
Saranno a carico del Cliente i costi diretti per la restituzione del veicolo. 13
Il Cliente è responsabile di qualsiasi danno, manomissione o manipolazione al veicolo, ovvero che sia stata alterata qualsiasi caratteristica o funzionamento originale.
Modulo di recesso
per contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo
Data
Spett. Ragione Sociale della Società costruttrice/venditore
Indirizzo
inviato via e-mail a: inserire indirizzo e-mail
oppure
raccomandata A/R
Con la presente il/la sottoscritto/a _________________________(inserire nome e cognome del Cliente che ha concluso il contratto), con l’invio del presente modulo notifico il recesso dal contratto di vendita relativa a ________________________ (indicare il tipo di veicolo come da contratto), ordinati in data ______________ (inserire data di conclusione del contratto) e ricevuti in data______________________(inserire data di ricevimento dei beni).
Mi impegno a restituire i beni a mie spese senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla presente. Contestualmente chiedo il rimborso di tutti i pagamenti da me effettuati, pari ad Euro _____________________ (inserire importo pagato) mediante ___________________________ (inserire metodo di pagamento utilizzato per pagare il prezzo, ad esempio: bonifico bancario – codice IBAN (in caso di bonifico nazionale inserire codice IBAN; se bonifico transfrontaliero anche codice BIC) oppure ad esempio riaccredito sulla carta di credito utilizzata per il pagamento) entro lo stesso termine.
Firma del Cliente (solo se il presente modulo viene notificato su carta). 14
15. Riserva di proprietà
1. Il veicolo rimarrà di proprietà della Società costruttrice/venditore fino al momento in cui saranno riscossi i crediti riportati sul Contratto d’acquisto/fattura.
Se il cliente è un Operatore Commerciale, la riserva di proprietà si applica anche ai crediti della Società costruttrice/venditore nei confronti dell’Operatore Commerciale derivanti dal rapporto commerciale in corso fino alla liquidazione dei crediti dovuti in relazione all’acquisto.
Su richiesta del Cliente, La Società costruttrice/venditore è tenuta a rinunciare alla riserva di proprietà se il Cliente ha risolto in modo inoppugnabile tutti i reclami relativi al veicolo acquistato e se esistono garanzie sufficienti per i restanti reclami derivanti dal rapporto commerciale in corso.
La Società costruttrice/venditore rimarrà in possesso della carta di circolazione parte II (titolo del veicolo) per la durata della riserva di proprietà.
2. Se il Cliente non effettua il pagamento del prezzo pattuito sul Contratto di Acquisto non o non paga in conformità al Contratto d’acquisto, la Società costruttrice/venditore può recedere dal Contratto d’acquisto nei seguenti casi: – in caso di violazione colposa degli obblighi da parte del Cliente, la Società costruttrice/venditore può chiedere il risarcimento dei danni invece dell’adempimento;
– In caso in cui la Società costruttrice/venditore abbia fissato per il Cliente, senza successo, un termine ragionevole per l’adempimento, a meno che la determinazione di un termine non sia dispensabile ai sensi delle disposizioni di legge;
– Nel caso in cui la Società costruttrice/venditore ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni anziché l’adempimento;
– In caso la Società costruttrice/venditore ritira il veicolo acquistato e le Parti concordano che la Società costruttrice/venditore dovrà remunerare il valore di vendita ordinario dell’acquisto del veicolo al momento del ritiro. Su richiesta del Cliente, il valore del ritiro del veicolo può essere espresso con una
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quotazione riconosciuta tramite quotazioni medie di mercato che determineranno il valore normale di vendita. Il Cliente dovrà sostenere le spese necessarie per il ritiro e la consegna alla Società costruttrice/venditore del veicolo acquistato. Nel caso in cui la Società costruttrice/venditore si occupa del ritiro, i relativi costi di ammontano al 5 % del valore di vendita determinato. I costi saranno più alti o più bassi se la Società costruttrice/venditore dimostrerà di aver sostenuto costi più alti o se il Cliente dimostrerà di aver sostenuto costi più bassi o di non averne sostenuti affatto.
3. Sino a quando rimarrà la riserva di proprietà, il Cliente non può né alienare il veicolo né vendere in veicolo a terzi.
16. Giurisdizione e legge applicabile, Risoluzione delle controversie online e alternativa
1. Se una o più condizioni riportare nel Regolamento Generale qui riportato o un qualsiasi altro accordo stipulato separatamente tra le Parti, non viene ritenuta non valida o inefficace, ciò non comporta la nullità delle rimanenti condizioni elencate. Le Parti (Società costruttrice/venditore, Cliente ed eventuale Operatore Commerciale), potranno effettuare variazioni ai punti/paragrafi delle CG o agli accordi stipulati separatamente, mantenendo però il proposito commerciale delle CG stesse.
2. Le Condizioni Generali saranno disciplinate dalla legislazione italiana. La lingua del contratto è l’italiano.
3. Sia che il Cliente sia Consumatore e/o Operatore Commerciale, il foro esclusivo di competenza per tutte le controversie derivanti dai rapporti contrattuali tra il Cliente e la Società costruttrice/venditore sarà il foro di Torino.
4. Le eventuali contestazioni dovranno pervenire alla Società costruttrice/venditore tramite PEC entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorati.